autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trentanni; | ||
autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da almeno ventanni. |
Riguardo ai primi, il requisito richiesto
dalla legge è la costruzione da almeno trentanni. A tale proposito, si informa che, salvo prova contraria, per la individuazione della data di costruzione del veicolo si fa riferimento allanno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato, come è riportato sulla carta di circolazione; lesenzione è automatica e la presentazione di eventuale documentazione è facoltativa. Può comunque verificarsi che la data di immatricolazione riportata sulla carta di circolazione sia successiva allanno di effettiva costruzione; in questo caso, ed in tutti quelli in cui si vuole comunque presentare domanda, la documentazione necessaria da esibire è la seguente: |
copia della carta di circolazione recante lanno di costruzione del veicolo e la sua destinazione duso; | ||
oppure dichiarazione di conformità o certificato di omologazione o dichiarazione dellAutomobile Club Storico Italiano (ASI) o della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) dai quali risulti lanno di costruzione del veicolo o motoveicolo interessato (solo nei casi in cui la data di immatricolazione riportata sulla carta di circolazione è successiva allanno di effettiva costruzione). |
Riguardo alla seconda tipologia di veicoli, i requisiti richiesti dalla legge sono: |
la costruzione da almeno ventanni; | ||
linteresse storico o collezionistico. |
Si considerano veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti
specificamente per le competizioni, quelli costruiti a
scopo di ricerca tecnica ed estetica, anche in vista di
partecipazioni a mostre o esposizioni, i veicoli che
rivestano un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale,
sportivo, estetico o di costume. L'A.S.I. con Delibera del 9 novembre 2001 ha determinato di individuare, anno per anno, i veicoli di cui ai commi 2 e 3 dell'art.63 L.342/00, stabilendo, per l'anno in corso, che siano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti entro il 31/12/1981, in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell'attestato di iscrizione. |
Per ottenere lesenzione gli interessati devono produrre la seguente documentazione: |
copia della carta di circolazione o, in alternativa, dichiarazione di conformità o certificato di omologazione; | ||
dichiarazione dellAutomobile Club Storico Italiano (ASI) o della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) dalla quale risulti linteresse storico o collezionistico del veicolo o motoveicolo. |
NB: Fatta eccezione per la Regione Lombardia, di cui alla nota seguente, le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Toscana e le Province Autonome di Trento e Bolzano non hanno ancora emanato disposizioni attuative dell'art. 63 L.342/2000. Pertanto, ad oggi, gli elenchi ASI e FMI, non costituiscono fonti ufficiali ai fini del riconoscimento del beneficio.
ATTENZIONE: La Regione Lombardia ha esteso i casi di esenzione per i veicoli trentennali anche ai veicoli che abbiano compiuto venti anni dalla loro costruzione. Riguardo agli importi da versare: La legge stabilisce che detti veicoli siano esentati dal pagamento della tassa di possesso e siano assoggettati, in sostituzione, al pagamento di una tassa di circolazione forfettaria di Euro 25,82 per gli autoveicoli e di Euro 10,33 per i motoveicoli qualora vengano posti in circolazione su strade e aree pubbliche. Ne deriva che il pagamento della suddetta tassa di circolazione non è dovuto qualora i veicoli rimangano inutilizzati, senza mai circolare su aree pubbliche. Sono inoltre esclusi dallapplicazione del beneficio i veicoli adibiti ad uso professionale quali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, noleggio da rimessa, scuola guida etc.. I conducenti dei veicoli in oggetto hanno lobbligo, come già avviene per i ciclomotori, di esibire agli organi di controllo la ricevuta di pagamento, mentre non è previsto lobbligo di esposizione del contrassegno. |
Riferimenti
normativi Articolo 63 L. 21/11/2000 n° 342 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). |
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